VULNERABILITÀ DI MICROSOFT TEAMS E L’ATTENZIONE DEGLI HACKER AI DATI AZIENDALI
20 Gennaio 2021PRIVACY E CAMPEGGI E CENTRI ESTIVI
29 Giugno 2021L’altra faccia del software craccato
Avv. Francesco Cucci
Un argomento che i clienti mi sottopongono spesso è quello dei software senza licenza.
Non utilizzate programmi “crackati” in azienda!
Neppure a casa per giocare con il computer o per montare i video delle vacanze.
Questo perché nel primo caso compireste un reato (quello previsto dall’art. 171 bis della Legge sul DIRITTO D’AUTORE punito da sei mesi a tre anni di reclusione e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.)
Nel secondo caso ai sensi dell’art. 174 della stessa legge sul diritto d’autore potreste incorrere in una sanzione amministrativa che può andare da 154 euro a 1032 euro.
In entrambi i casi, poi, le società produttrici possono richiedervi un ulteriore importo a titolo di risarcimento dai danni commerciali che avete loro provocato.
Ma come fanno a scoprirci? Potreste obiettare…
Semplice: i programmi craccati che installate sulle vostre macchine hanno al loro interno una funzione per la quale, non appena il software rileva la presenza di connessione internet, comunica all’azienda produttrice i dati della vostra licenza, oltre ai dati di sistema e di utilizzo del software. In sostanza il programma vi spia.
Lo fanno oramai tutti i software. Se l’azienda riscontra una licenza duplicata o altri problemi di licenza, inizia delle indagini in base ai dati che riceve dal vostro PC, fino a risalire alla vostra identità ed ubicazione. Al che arriva la diffida con la minaccia di denunciarvi se non procederete al risarcimento dei danni.
Tutto ciò non viola la privacy? Non è uno spionaggio illegale?
No. Non è così, per il semplice fatto che installando il software con le chiavi di attivazione illegalmente ottenute, avete comunque dovuto spuntare la casella “Accetto i termini e le condizioni di utilizzo del software”, cioè avete sottoscritto il contratto, dove autorizzate espressamente l’attivazione di quella funzionalità automatica che comunica di continuo con l’azienda produttrice del software.
Bisogna innanzitutto chiarire che il più delle volte le aziende non hanno intenzioni “bellicose” ma tendono a preferire accordi bonari.
Solitamente a fronte del pagamento di una somma sono disponibili a chiudere la vicenda.
Una considerazione che va fatta è che solitamente questa tipologia di azioni non viene effettuata sui software maggiormente diffusi, dove le licenze, benché costose, si attestano nell’ordine di alcune centinaia di euro.
Il più delle volte queste azioni nascono su software molto particolari e con costi di licenza dell’ordine delle svariate migliaia di euro ad utente, utilizzati soprattutto a livello industriale o comunque professionale.
Ciò non toglie che anche per i software di più larga diffusione, possano essere condotte dalle aziende produttrici delle campagne di regolarizzazione, con il coinvolgimento anche delle forze dell’ordine che in tal caso possono intraprendere anche controlli a tappeto.
Quello su cui, infatti, vorrei attirare l’attenzione è la circostanza che le case produttrici di software, una volta in possesso dei dati relativi ad una o più violazioni, non hanno bisogno di intraprendere sempre costosi e lunghi processi giudiziari, potendosi invece limitare a proporre una banale denuncia, a seguito della quale ad attivarsi contro i “pirati” sarebbero poi le forze dell’ordine e le Procure e a fare i conti con il processo sarste solo voi.
In caso venga dimostrata la vostra responsabilità alle case produttrici, spetta comunque sempre anche il risarcimento dei danni che possono richiedervi anche nello stesso processo penale, semplicemente costituendosi parti civili.
Alcune avvertenze:
Nel caso vi pervenga una diffida non fate finta di nulla ma rispondete sempre, prendendo posizione su quanto denunciato (anche perché a volte la violazione può non dipendere da una responsabilità diretta della vostra azienda).
In tal modo incominciate a trattare con la casa produttrice cercando anche di capire che cosa materialmente abbiano in mano e se possa avere una qualche validità forense, cioè se quel “qualcosa” sia stato acquisito in modo tale da poter costituire una prova in giudizio.
Attenzione in sede di accordi transattivi finali, posto che i reati di cui si discute sono procedibili d’ufficio, il che vale a dire che se anche fate un accordo e pagate l’azienda che rinuncia a denunciarvi, non è detto che poi la procura della repubblica non chieda il vostro rinvio a giudizio per segnalazioni che l’azienda magari già aveva fatto o che qualcuno poi comunque possa far pervenire all’autorità inquirente.
Gli accordi vanno quindi concepiti in modo da prevedere anche questa circostanza con le dovute cautele.