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11 Ottobre 2018ACQUISTI ONLINE: FIDARSI È BENE…..PREVENIRE È MEGLIO!!!
15 Dicembre 2018
Sono il gestore di un camping e questa estate ho fatto tante belle foto a bordo piscina ai miei ospiti e vorrei pubblicare le loro foto in costume sul mio sito internet? Gestisco una discoteca e vorrei pubblicare sul sito foto di persone sedute nei salottini o che bevono un drink al bancone del bar? Sono il presidente di una associazione sportiva e voglio postare foto di una gara o di una premiazione sull’account instagram istituzionale? Sono un parroco e all’ultima gita con i ragazzi del catechismo ho fatto tante belle foto mentre giocano e vorrei postarne alcune sulla pagina facebook della parrocchia?Posso?
No!
Mi occorre il loro consenso, e, se si tratta di minorenni, mi occorre il consenso di entrambi i loro genitori.
Ma che esagerazione e che tristezza!
Il GDPR renderà tutti i nostri siti tristi ed anonimi? Mi servirà sempre e comunque il consenso delle persone riprese?
No.
Pubblicare le foto delle persone sarà possibile, ma occorrerà osservare alcune regole. Se fatto con giudizio, forse non si dovrà neppure ottenere sempre il previo consenso degli interessati.
Occorre, innanzitutto, chiarire un primo equivoco: le immagini che ritraggono le persone, ed in particolare il loro volto, NON SONO DATI “SENSIBILI” (oggi, secondo la nuova qualificazione, dovremmo dire che non sono “DATI PARTICOLARI” ai sensi dell’art. 9 del GDPR), ma semplicemente DATI PERSONALI, perché anche le foto del volto non possono farsi rientrare nel concetto di dato biometrico, tutelato dal menzionato art. 9 del GDPR.
L’immagine del volto (o come dice il GDPR, l’ “immagine facciale”, art. 4, par. 1, n. 14) diviene dato sensibile (particolare) solo se sottoposta ad un trattamento tecnico particolare che la trasforma (tramite la rilevazione di una serie di parametri biometrici) in un mezzo con cui procedere all’identificazione automatica ed univoca di una persona.
Ciò detto, occorre osservare che, invece, la PUBBLICAZIONE di foto rappresentanti altre persone, e soprattutto il loro volto, trova importanti limiti già nella normativa italiana, a partire dall’art. 10 del Codice Civile che afferma:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Altro divieto deriva dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), che afferma:
“Il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
L’articolo seguente, cioè il n. 97 della stesse legge afferma che:
“Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine e’ giustificata dalla notorieta’ o dall’ufficio pubblico coperto, da necessita’ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e’ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Nell’ultimo caso contemplato dalla norma (quello, cioè, di foto scattate in occasione di avvenimenti pubblici) occorre precisare che detto articolo di legge non autorizza a pubblicare foto aventi ad oggetto immagini di persone in primo piano, “rubate” durante lo svolgimento di un pubblico evento, ma solo foto aventi ad oggetto l’evento pubblico stesso (come tema principale) e, in via meramente secondaria (e di sfondo o contesto), il volto dei presenti.
L’oggetto principale dello scatto pubblicabile, insomma, deve essere la manifestazione o la cerimonia in sé, non l’individuo ritratto nella foto.
Posta l’incertezza che presenta questo giudizio di “prevalenza” tra la persona ritratta e l’evento in corso, è chiaramente consigliabile acquisire il consenso delle persone occasionalmente ritratte nella fotografia se particolarmente riconoscibili (cioè se in primo piano), pena il rischio di commettere un illecito, anche ai fini privacy.
Questo perché, una volta che l’immagine della persona raffigurata nella fotografia esce dalla sfera personale del soggetto che l’ha raccolta, anche se privato e non mosso da scopi commerciali, l’uso che se ne farebbe non avrebbe più i caratteri di una attività esclusivamente “personale o domestica” sicché si dovrebbe applicare appieno il GDPR, compreso l’art. 6, che subordina la liceità del trattamento alla sussistenza di una base giuridica, che qui verrebbe a mancare.
Se quindi, per riferirci ad una fattispecie molto ricorrente, in ambito di attività associative, ricreative, scolastiche, sportive, parrocchiali, si procede ad effettuare scatti fotografici, e si decide di postarne alcuni, dove le persone risultino riconoscibili, sul sito internet dell’associazione, della scuola o della parrocchia, ecc. si dovrà previamente acquisire il consenso degli interessati che dovranno ricevere pure l’informativa sulla tipologia del trattamento effettuato.
Fate attenzione: anche semplicemente postare le foto su una delle pagine social oggi abitualmente utilizzate (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) equivale a pubblicazione e occorre avere il consenso.
Nel caso gli interessati fossero, poi, minori, occorrerà il consenso di entrambi genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Così si è pronunciata recente giurisprudenza (Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017).
Si rammenta, inoltre, che l’immagine del minore riceve la più ampia tutela, sancita anche da Convenzioni internazionali e da altre leggi nazionali (come l’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e l’art. 13 del DPR 22 settembre 1988, n. 448:
“Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. ()
Un’ultima riflessione: le fotografie della comunione o della cresima portano in sé, oltre al dato del volto del minore, anche una chiara informazione sulle sue convinzioni religiose, sicché la loro acquisizione ed archiviazione per uso endo-parrocchiale può considerarsi legittimo, ai sensi dell’art. 9, paragrato 2, lettera d) (previa informativa), ma il consenso va raccolto oltre che per la eventuale pubblicazione (sito e social) anche per una utilizzazione al di fuori dell’ambito strettamente parrocchiale. (L’avvocatura generale della Diocesi di Milano ha rilasciato alcune importanti linee guide cui i parroci possono attenersi: ) (con l’avvertenza di modificare i modelli proposti per informativa e consensi, ancora riferiti alla vecchia normativa, aggiornandoli, invece, alle nuove previsioni del GDPR!)
* * *
Posto quanto sopra, è bene precisare che le foto di gruppo, dove il singolo, pur distinguendosi, non costituisca il soggetto su cui cade l’interesse principale dell’immagine, oppure fotografie rappresentanti scenari naturali e/o architettonico-urbanistici dove le persone siano riprese solo incidentalmente, potranno essere tranquillamente pubblicate, anche senza il consenso degli interessati.
Altrettanto dicasi per persone assolutamente non riconoscibili (perché ritratte da tergo o controluce) o per fotografie rappresentanti solo parti anatomiche di persone non riconoscibili.
Per tutti gli altri casi vi consiglio di raccogliere il consenso!
Se necessiti di assistenza/consulenza per rendere conforme la tua attività alla nuova normativa europea ed italiana in materia di privacy e tuteta dei dati personali, contattami anche solo per un preventivo gratuito a questi recapiti:
Cell. 3713305150
Tel. 054156050
email: info@studiolegalecucci.net
Avv. Francesco Cucci
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